Derivati, il tribunale condanna la banca
Risarcimento record da otto milioni

I legali: «Un consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sul tema della criticità e impugnabilità dei contratti finanziari derivati»

Il tribunale di Milano ha condannato la Banca nazionale del Lavoro a un maxi risarcimento di 8 milioni e 200mila euro, a conclusione di un processo innescato da un ricorso di una multinazionale francese. “La sentenza - commentano i legali comaschi della società, gli avvocati Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna - è di assoluto rilievo perché, oltre a condannare una banca al rimborso più ingente forse finora mai riconosciuto in questa materia, rappresenta un importante segno di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sul tema della criticità e impugnabilità dei contratti finanziari derivati interest rate swap”.

Nel 2007, una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale francese ha stipulato con una banca tedesca un finanziamento di circa 38 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale e contenente l’obbligo contrattuale di hedging. Per coprire il rischio derivante dal possibile rialzo del tasso variabile previsto dal finanziamento, un’altra società, anch’essa riconducibile al gruppo, ha sottoscritto con Bnl un contratto derivato Swap con dichiarata finalità di copertura. Il contratto, che è tuttora in essere perché ha scadenza 2017, prevedeva lo scambio di flussi finanziari secondo i quali la società doveva pagare alla banca, sul nozionale di riferimento corrispondente all’importo del finanziamento e con pari ammortamento, un tasso fisso del 4%, a crescere fino al 4,25% a fine contratto, con soglia out crescente dal 4,63% al 5,53%, e avrebbe ricevuto dalla banca il tasso variabile Euribor sei mesi, con barriera dal 4,63% al 5,53%. Tuttavia, nel corso del contratto, il tasso Euribor è sceso fino ad azzerarsi, disattivando così le barriere poste a presidio del sottoscrittore e portando la società, vanificatasi appunto la perseguita funzione di copertura, a pagare differenziali negativi per circa 8 milioni di euro in soli 8 anni. Nel 2013 la società ha impugnato il contratto e promosso causa contro Bnl, contestando all’Istituto di Credito di avere operato in contrasto con i principi di buona fede e diligenza e in violazione degli obblighi informativi, e invocando le norme di settore poste dall’ordinamento a tutela dell’investitore. La società ha inoltre contestato vizi formali della contrattualistica (tra cui la nullità del contratto quadro), la classificazione di operatore qualificato attribuitale, la mancata comunicazione del metodo di calcolo del Mtm, della facoltà di recesso, la carenza di causa per assenza della funzione di copertura e l’applicazione di commissioni occulte.

La sentenza è connotata anche da un’altra peculiarità molto significativa in materia di contratti bancari derivati, in quanto la società investitrice ha ottenuto il risarcimento dei danni, pur avendo il Tribunale confermato la sua classificazione di operatore qualificato, superando così le questioni (su quest’ultimo punto) che originariamente caratterizzavano detta tipologia di contenzioso.

«La sentenza - commenta l’avvocato Fabiani - pur non avendo individuato gli eccepiti gravi elementi che generano la nullità del contratto e la presenza di violazioni comportamentali di gravità tale da produrne la risoluzione, perviene ad un sostanziale corrispondente risultato pratico e rappresenta un importante passo avanti nella consacrazione degli obblighi comportamentali cui la banca è normativamente tenuta, a prescindere dalla classificazione del cliente».

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