Cacciato dal mercato per soli 263 euro: i giudici condannano il Comune di Como

Il ricorso Ambulante vince la battaglia contro la decisione di non rinnovargli la concessione. La sentenza all’amministrazione: il debito causato da «omissioni rilevanti» di Palazzo Cernezzi

La storia di Angelo Galli, storico ambulante del mercato con la sua bancarella di bottoni, gomitoli, stoffe, fili, tutto per il cucito all’ombra di Porta Torre, suona un po’ la classica ingiustizia della cieca burocrazia. Cacciato dal mercato, dove lavora dall’ormai lontano 1997, a causa di un debito non pagato di soli 263 euro, cifra che peraltro nessuno gli ha mai comunicato.

I giudici del Tar di Milano hanno accolto anche nel merito il ricorso presentato dall’ambulante comasco, con l’assistenza dell’avvocato della Confesercenti, Alessandra Calabrò, e allo stesso tempo hanno sconfessato il metodo “tolleranza zero” del sindaco Alessandro Rapinese, il quale un anno fa aveva commentato: «Un fatto spiacevole, ma questa è la legge». In realtà così non era. Visto che i giudici amministrativi di Milano (la sentenza non è stata impugnata, e ormai i termini per farlo sono di fatto scaduti) hanno accolto anche nel merito - dopo aver concesso la sospensiva nel luglio scorso - il ricorso di Galli.

Succede questo. Nell’autunno 2022, l’ambulante - molto noto, anche perché fa parte del gruppo musicale dei Sulutumana - riceve dal Comune una «generica segnalazione» di una «situazione debitoria relativa ai canoni» di occupazione di suolo pubblico. Nella comunicazione l’ufficio commercio di Palazzo Cernezzi sollecita Galli a «prendere contatti con la Ica srl al fine di regolarizzare la posizione debitoria». Lui esegue: il 27 ottobre 2022 scrive all’indirizzo mail [email protected], ma nessuno risponde.

La beffa

E così il 24 maggio 2023, con tre provvedimenti consecutivi, il Comune decide di negare il rinnovo della concessione per via del debito da 263 euro. Peccato che «nessuna delle comunicazioni ricevute dallo Sportello unico del Comune di Como avrebbe rispettato i requisiti richiesti, al fine di rendere edotto il destinatario dello specifico fatto addebitatogli». E che «le omissioni dell’Amministrazione sarebbero ancor più rilevanti in rapporto alla specificità della situazione concreta, condizionata dalle conseguenze dello stato di emergenza da Covid». Infatti Angelo Galli scoprirà solo successivamente che il debito era legato alle mensilità di gennaio e febbraio 2020: da marzo, ricordiamolo, è scattato l’esonero fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Sempre puntuale con le tasse

Di più: «non va trascurata» tra l’altro «l’esiguità del canone non pagato» soprattutto «in relazione alla durata del rapporto concessorio, protrattosi per decenni senza dare luogo ad analoghe situazioni di ritardo o di inadempienza». Ovvero: Galli è titolare di quel banchetto dal 1997 e mai una singola volta si è dimenticato di versare quanto dovuto. «Non sembra quindi addebitabile» a lui «il mancato tempestivo pagamento dell’importo di 263 euro avendo» l’ambulante «assolto all’onere posto a suo carico senza ottenere al riguardo alcun riscontro».

«Ci sono altri ambulanti in attesa, tutti per contestazioni relative al mancato versamento della tassa di occupazione del suolo - commenta l’avvocato Calabrò - Alcuni non hanno ottenuto la sospensiva. Altri tre attendono l’udienza».

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