Green pass sui luoghi di lavoro
Ecco le linee guida

L’obbligo scatta da venerdì 15 ottobre: il decreto del governo

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha adottato con un dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

QUI IL TESTO DEL DECRETO

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.

LE LINEE GUIDA NEL DECRETO DEL MINISTERO

FLESSIBILITA’ NELL’INGRESSO E USCITA DAL LAVORO

Tra le norme specifiche c’è «maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita» dal lavoro: ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze» spiegano dal governo. «Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale».

LE REGOLE

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Il datore di lavoro sarà libero di organizzare il controllo del green pass che potrà avvenire «all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale». Nel caso in cui i controlli siano a campione, se un lavoratore verrà trovato senza certificazione «dovrà pagare una multa tra 600 e 1500 euro e verrà allontanato dal posto di lavoro».

Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro.

Si legge nelle linee guida: «L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione».

Si legge ancora nel testo: «In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servi zio».

Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento. Con l’assenza ingiustificata il lavoratore non riceverà più lo stipendio, fino all’acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre, che al momento è la data finale dello stato di emergenza sanitaria. Il lavoratore senza certificazione non può essere messo in ferie così come non può essere sostituito ad eccezione di piccole aziende o uffici con pochi dipendenti. Anche il datore di lavoro che non controlla il rispetto del possesso della certificazione rischia una multa.

TUTELA DELLA PRIVACY

Se si può tracciare la data e dell’orario della verifica della certificazione verde, di chi ha effettuato il controllo e del suo esito, «non possono essere trattenuti documenti, certificati vaccinali, attestati di tamponi, certificati medici, copie dei pass o qualsiasi altra informazione possa ledere la privacy del lavoratore».

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