Lombardia taglia comunità montane
da 30 a 23, risparmio di 4,5 milioni

Primo atto all'insegna del contentimento dei costi della politica: al Pirellone ieri trovato l'accordo per ridurre il numero delle comunità montane che passeranno dalle attuali 30 a 23.

Milano - Riduzione del numero delle Comunità montane da 30 a 23, riduzione dei componenti degli organi (assemblea e giunta esecutiva) e valorizzazione della figura dei sindaci (componenti di diritto dell'assemblea ed elettori della giunta), riduzione di almeno il 70% del gettone di presenza per il presidente e i membri dell'esecutivo.
Queste alcune delle novità introdotte dal progetto di legge «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», approvato dalla Giunta regionale su proposta del presidente Roberto Formigoni di concerto con l'assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti istituzionali Romano Colozzi.

Un decisivo taglio ai «costi» della politica pari a 4.345.403 euro (un terzo del contributo ordinario).

Il provvedimento attua quanto previsto dalla legge Finanziaria statale per l'anno 2008 (legge n. 244 del 2007) che opera un taglio diretto e immediato del Fondo destinato alle Comunità montane: la sua approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il 30 giugno 2008 eviterà l'intervento sostitutivo dello Stato.

«Questa doverosa e importante opera di riorganizzazione - spiega il presidente Formigoni - garantisce un risparmio notevole per la pubblica amministrazione e segna un'altra tappa fondamentale della nostra Regione sulla strada dell'eccellenza dei servizi per i cittadini. E' necessario però sottolineare che la genesi di questo provvedimento non si colloca nell'esigenza di eliminare, come accade in altre aree del Paese, casi di Comunità montane intese quali »scatole vuote« e create solo a fini politici. Al contrario, in Lombardia le Comunità montane si sono distinte per una efficace gestione dei servizi fondamentali e per la tutela del territorio».

«Il testo di legge approvato dalla Giunta regionale - spiega l'assessore Colozzi - è fortemente ispirato al principio della sussidiarietà in quanto conferisce una nuova centralità al ruolo e all'autodeterminazione dei Comuni, che rappresentano il fondamentale punto di contatto della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese. L'importanza dei Comuni si concretizza all'interno degli organi delle Comunità montane (i cui rappresentanti nelle assemblee e Giunte esecutive scendono da 2.000 a 500 circa) attraverso la presenza dei sindaci, proprio in quanto eletti direttamente dalla popolazione. Saranno inoltre le stesse Comunità montane a scegliersi la denominazione e la sede».

Non potendo intervenire con legge regionale sulla quantificazione dei Comuni montani, essendo la materia definita da legge nazionale, la riorganizzazione del territorio montano della Lombardia (vasto il 42% del totale) in 23 zone omogenee rappresenta il giusto punto di equilibrio fra l'esigenza di razionalizzare i costi, la vastità del territorio stesso e le importanti funzioni esercitate dalle Comunità montane.
Queste coinvolgono 558 comuni, il 39,7% dei quali con meno di 3.000 abitanti. I residenti complessivi sono poco più di 1 milione e 200 mila. Le funzioni principali delle Comunità montane spaziano dalla prevenzione del rischio idrogeologico, allo sviluppo e tutela del territorio, alla prevenzione degli incendi boschivi e organizzazione di squadre antincendi, oltre ad altre attività legate all'agricoltura, alle foreste ecc.
Proprio grazie a questo provvedimento, Regione Lombardia intende indirizzare le proprie politiche nella direzione del sostegno all'eccellenza comunale attraverso l'incentivazione alla gestione associata di funzioni e servizi tramite le 'Unioni di Comuni' al fine di garantire servizi migliori per i cittadini a costi minori per la pubblica amministrazione.
Il provvedimento giunge al termine di un lungo lavoro e di un serrato e proficuo confronto con i rappresentanti delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province.

«Regione Lombardia - aggiungono il presidente Formigoni e l'assessore Colozzi - da sempre punto di riferimento innovativo per la finanza pubblica a livello nazionale, compie un ulteriore passo in avanti nel settore: il progetto di legge prevede infatti norme di riordino dei bilanci delle Comunità montane, così da renderli confrontabili e trasparenti con l'obiettivo di valorizzare l'eccellenza e la virtuosità, penalizzando eventuali diseconomie».

Il progetto di legge, strutturato il 24 articoli, prevede anche disposizioni di prima applicazione e per la fase transitoria: il nuovo assetto delle Comunità montane sarà effettivo a decorrere dalle elezioni amministrative del 2009.
Le nuove Comunità montane saranno valorizzate sia in quanto riceveranno in gestione funzioni regionali (il DPEFR elencherà tutte le funzioni esercitate) sia in quanto livello ottimale per la gestione delle funzioni comunali in forma associata nei territori montani (diventano, insieme alle Unioni dei Comuni, destinatarie di finanziamenti con priorità).
L'assemblea sarà composta dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità, mentre l'organo esecutivo (denominato giunta esecutiva) è a composizione variabile secondo il numero dei comuni: 5 per le CM con un numero di Comuni fino a 35, 7 per le CM con più di 35 comuni.
Con l'art. 17 viene sancita la libera scelta del Comune che ha la facoltà di aderire a più forme associative a seconda delle caratteristiche del servizio che si intende associare. Una volta aderito ad una forma associativa, il Comune non può partecipare ad altre iniziative associative per quel determinato servizio.
Se un Comune partecipa ad un'Unione non può aderire ad un'altra Unione anche se le due Unioni esercitano servizi diversi.
L'esclusività dell'adesione, inoltre, rafforza la singola Unione.
L'art. 18 detta la disciplina delle Unioni nella Regione Lombardia, chiamate Unioni di Comuni lombarde. I Comuni che costituiranno Unioni disporranno di una legislazione che ne rafforza il ruolo e la stabilità. Le Unioni già costituite si adegueranno alla nuova legislazione.
Per incrementare la funzione dell'Unione si prevede che esse debbano esercitare almeno tre servizi da scegliere tra quelli che maggiormente garantiscono la coesione e la continuità dell'esperienza associativa.
Come ogni ente locale, anche l'Unione si dota di uno proprio atto fondamentale, lo statuto, che viene approvato dai Consigli comunali dei Comuni aderenti. Nello statuto vengono stabilite le funzioni che i Comuni trasferiscono alle Unioni, le competenze e le modalità di elezione degli organi. Viene fissato il termine di dieci anni quale durata minima dell'Unione. (Ln)
- segue elenco delle nuove Comunità montane con i Comuni che ne fanno parte
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