Vademecum del Viminale:
ecco come si vota

Dopo le polemiche degli utlimi giorni di ministero degli Interni ha predisposto una guida per orientare gli elettorri e facilitarli nelle operazioni di voto

Il Viminale ha prodotto un vademecum destinato ai cittadini, consultabile sul sito http://www.interno.it/,  spiegando nei dettagli le modalità di voto.
 
ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO (SCHEDE ROSA E GIALLA) La legge elettorale prevede, per l'elezione della Camera e del Senato, un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento.
Per l'elezione della Camera possono votare i giovani che hanno compito i 18 anni di età, mentre per l'elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 13 aprile, hanno compiuto il 25mo anno. Sia per l'elezione della Camera sia per l'elezione del Senato, l'elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un solo segno sul solo contrassegno della lista prescelta. È vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.
Anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull'intera coalizione.
Se il segno dovesse invadere altri simboli il voto viene comunque assegnato, si intende infatti riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. Nella regione Valle d'Aosta (per Camera e Senato) e nella regione Trentino-Alto Adige (per il solo Senato) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno (es. una croce o una barra) sul contrassegno del candidato prescelto o nel rettangolo che lo contiene.

ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA VERDE) L'elettore potrà esprimere il proprio voto: - tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia.
In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente; - tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato presidente.
In tal modo, il voto sarà attribuito sia al candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente collegato; - tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo.
In tal modo, il voto sarà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere che fa parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati. Per le elezioni provinciali non è ammesso il 'voto disgiuntò, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. 

ELEZIONI COMUNALI (SCHEDA AZZURRA) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'elettore potrà esprimere il voto: - tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al candidato sindaco; - tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco.
In tal modo, il voto sarà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato; - tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata; - tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri (cosiddetto voto disgiunto).
L'elettore potrà manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sulla riga alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa, a meno che l'elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario l'elettore potrà esprimere il proprio voto: - tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco; - tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; - tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti questi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.
L'elettore potrà manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo sulla riga stampata sotto il contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere stesso. Così il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato appartiene e al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.

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