Coronavirus in Lombardia
Cosa dice l’ordinanza per la Fase 2

Resta l’obbligo di mascherine, via libera ai mercati alimentari all’aperto, apertura di alberghi e librerie. Il testo del provvedimento qui sotto

La nuova ordinanza della Regione Lombardia alla firma del presidente. Attilio Fontana, in vista del 4 maggio, è sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal Governo». Lo comunica una nota della Regione Lombardia.

A differenza di quanto previsto dal Dpcm in Lombardia permane però l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all’aperto.

QUI il testo completo dell’ordinanza

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato due nuove ordinanze (la n.537 e la n.538) che stabiliscono specifiche indicazioni per la ‘fase2’ del coronavirus valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.

È confermato l’obbligo dell’uso delle mascherine o di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche.

La seconda ordinanza (la n. 538) sul trasporto pubblico locale prevede indicazioni per:

regolare il distanziamento e introdurre l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;

minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;

ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio:

Mascherine

In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Commercio al dettaglio

L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5°C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Mercati

I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.

Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

Altre attività economiche

È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.

I concessionari di slot machines devono bloccarle. Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

Misure di sicurezza per il trasporto pubblico locale valide in Lombardia dal 4 maggio al 31 agosto

Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.

I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;

Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;

Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;

È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

Di seguito le indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:

Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti (cioè parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili) purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.

Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.

Attività motoria

È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

Allenamenti per gli atleti

Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.

Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away

Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

Attività produttive

Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto r idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n.3 del DPCM.

Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza già a partire dal 27 aprile.

Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.

Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

Funerali

Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.

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Eco di Bergamo RegioneFase2