In Ztl con il permesso scaduto, dopo un mese di vede arrivare 40 multe. Il giudice le cancella tutte... tranne la prima

Il caso Chiede il rinnovo del permesso, non lo ottiene ma nessuno lo avvisa. La sentenza: legittima solo la prima contravvenzione. “Sconto” da tremila euro

Ha rischiato di dover pagare alle casse della polizia locale oltre tremila euro in multe per essere entrato nella zona a traffico limitato di Como con il permesso scaduto. Ma il giudice, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato dell’automobilista, ha deciso di revocare tutte le contravvenzioni tranne una: la prima.

Le contravvenzioni

Protagonista del caso un comasco titolare, fino al maggio dello scorso anno, di un regolare permesso di transito nella Ztl cittadina. Un pass che l’automobilista, difeso davanti al giudice di pace dall’avvocato Davide Carughi, credeva fosse rimasto valido anche dopo la scadenza. Questo perché mesi prima la moglie aveva provveduto a rinnovare la richiesta per ottenere il permesso. E dal Comune di Como nessuno gli aveva comunicato che quella domanda non era stata accolta.

Di conseguenza, dal primo maggio, ogni passaggio sotto le telecamere del vigile elettronico è risultato fuorilegge. Ma siccome le contestazioni non vengono fatte immediatamente, il malcapitato automobilista comasco ha continuato ad entrare nella zona a traffico limitato per tutto il mese di maggio convinto di poterlo fare. E collezionando così, a ogni passaggio, una nuova multa da oltre 80 euro (più spese di notifica a casa). Solo quando, a fine mese, il postino ha cominciato a recapitare le buste verdi contenenti le multe gli ingressi in zona a traffico limitato si sono interrotti. Ma, nel frattempo, a casa il residente in città aveva iniziato a ricevere un giorno dopo l’altro migliaia di euro in contravvenzioni per una cifra complessiva superiore ai tremila euro e un totale di verbali che sfiora il numero di quaranta. Da qui la decisione di presentare un ricorso al giudice di pace per chiedere l’annullamento delle multe. E in effetti il giudice ha accolto quasi in toto il ricorso, cancellando tutti i verbali tranne uno: il primo.

«In materia di illeciti amministrativi, l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità»

Scrive il giudice Elisabetta Reitano nel suo provvedimento: «Una recente ordinanza della Suprema corte ha precisato che, in materia di illeciti amministrativi, l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità. Nel caso in esame - si legge ancora nella sentenza del giudice di pace di Como - si ritiene che l’istanza inoltrata dalla moglie a novembre, con regolare invio e pagamento in favore del Comune, possa aver ingenerato la convinzione della regolarità del transito e che, se avesse ricevuto tempestiva comunicazione dell’infrazione, avrebbe certamente regolarizzato la posizione».

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