Insubria, l’ennesimo pasticcio. Salta un altro concorso e il Tar bacchetta i prof

Università I giudici annullano la nomina di una ordinaria. È la seconda volta che il concorso salta per vizi e illegittimità: «In commissione giudici stranieri senza curriculum»

Prima il commissario “amico”. Quindi i commissari senza curriculum. E per la seconda volta in poco più di un anno salta la nomina di un professore ordinario di diritto romano e diritti dell’antichità nel Dipartimento di scienze umane dell’Insubria. E se lo scorso anno l’annullamento degli atti era stato deciso, in autotutela, dallo stesso rettore, questa volta sono i giudici del Tar a cancellare tutto quanto. E a bacchettare, ancora una volta, il consiglio di Dipartimento del Disuit di Como.

Dire che i concorsi banditi da scienze umane e innovazione del territorio sembrano maledetti, è addirittura riduttivo. Com’è noto ormai da mesi la Guardia di finanza di Varese indaga su una serie di bandi per assumere ricercatori. Ma pure le procedure per la chiamata di professori ordinari non riescono ad approdare a nulla. E, anzi, denotano - almeno dalle cronache delle carte giudiziarie - una serie di leggerezze e di errori che lasciano quantomeno sorpresi.

La vicenda in questione riguarda la nomina, che risale all’agosto dello scorso anno, di una professoressa già in forze al Disuit dell’Insubria quale ordinaria di diritto romano e diritti dell’antichità. La docente, da anni associata all’università comasca-varesina, aveva già vinto il concorso anche mesi prima (sempre trovandosi di fronte un candidato proveniente dall’università di Milano), ma il rettore si era visto costretto ad annullare la nomina in conseguenza di quello che il Tar aveva giudicato come «un “costante rapporto di conoscenza personale” tra un commissario e la concorrente» vincitrice, «connotato anche da frequenti collaborazioni professionali». Conoscenza che «avrebbe imposto una puntuale valutazione» preliminare da parte dei responsabili dell’università «della sussistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse, in coerenza con le esigenze di imparzialità che devono connotare le procedure in esame».

«Se la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi commissione giudicatrice è quella che i suoi membri debbono essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere, è necessario che tale idoneità sia stata verificata e sia dimostrabile. Tali fondamentali elementi non sono rinvenibili» nei provvedimenti dell’Insubria

Ora il profilo di illegittimità che ha portato i giudici amministrativi ad annullare per la seconda volta la nomina, riguardano invece le modalità di scelta di commissari stranieri. La sentenza del Tar se la prende con le modalità con cui il consiglio di Dipartimento del Disuit ha proceduto a scegliere i candidati, sancendone «la congruità» pur se negli atti «non v’è traccia della fase istruttoria e della documentazione» necessaria per valutarla oggettivamente. In buona sostanza «le dichiarazioni di accertata congruità» fatta dai docenti dell’Insubria «non hanno trovato riscontro documentale non potendosi evincere su quali basi il Consiglio di Dipartimento abbia formulato la propria valutazione e financo quale documentazione abbia esaminato». In particolare, sottolineano i giudici, non vi è traccia dei curricula dei commissari, se non delle stampe fatte dal Consiglio del Disuit da internet.

«Se la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi commissione giudicatrice - si legge nella sentenza - è quella che i suoi membri debbono essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere, è necessario che tale idoneità sia stata verificata e sia dimostrabile. Tali fondamentali elementi non sono rinvenibili» nei provvedimenti dell’Insubria.

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