Giustizia/ Legittimo impedimento, pronto testo base Pdl-Udc

Giustizia/ Legittimo impedimento, pronto testo base Pdl-Udc Premier salvo da processi per 18 mesi in attesa Lodo Alfano bis

Roma, 16 dic. (Apcom) - Una legge ponte che salva il premier dai processi per 18 mesi, in atteso di un nuovo lodo Alfano costituzionale. E' il testo base sul legittimo impedimento, che con molta probabilità sarà adottato dalla commissione Giustizia della Camera già domani: è stato scritto a quattro mani dal deputato del Pdl Enrico Costa e dal vicepresidente dei deputati Udc Michele Vietti.Si tratta di due articoli - il secondo riguarda l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che consentiranno, come recita il primo comma dell'articolo 1, "al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge".Il nuovo testo riprende quanto già previsto dalla proposta di legge Vietti: stabilisce cioè che cosituisce legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalla legge del 23 agosto 1988 n. 400 sulla 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri' e successive modifiche. Tuttavia, rispetto alle 'tipizzazioni' del testo Vietti, estende il legittimo impedimento ad "ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo". Il comma 3 riguarda i ministri per i quali, recita il testo, "l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento".Quando ricorrono le suddette ipotesi quindi il giudice rinvia il processo ad altra udienza. Se l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.Quanto al corso della prescrizione il testo Costa-Vietti fa un passo indietro rispetto al Lodo Costa-Brigandì: stabilisce infatti che rimanga sospeso per l'intera durata del rinvio (mentre il testo Costa-Brigandì prevedeva la sospensione del corso della prescrizione solo per la durata dell'impedimento, norma contestata dall'opposizione come un ulteriore taglio dei tempi di prescrizione). Il settimo e ultimo comma dell'articolo 1 della legge Costa-Vietti stabilisce che si applichi anche "ai processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, alla data della entrata in vigore della legge".

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