Chiusi negozi, scuole e imprese
Ecco le attività fermate dalla Regione

Gli obblighi imposti dal Pirellone ai Comuni lodigiani di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano per arginare il diffondersi del coronavirus

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, in otto punti, si dispongono una serie di provvedimenti per i Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Nel testo dell’ordinanza sono obbligatori:

1) La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;

2) La sospensione di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;

3) La sospensione delle attività lavorative per le imprese dei Comuni sopraindicati, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);

4) La sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei Comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, a esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;

5) La sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti Comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;

6) La sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni sopraindicati;

7) La sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei Comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) L’interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei Comuni sopra indicati.

«I lavoratori impiegati nei servizi essenziali – si legge ancora nell’ordinanza – sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della CoVis19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le autorità centrali. Il prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza».

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