Impianti di risalita
Lo Stato vuole l’Imu

Sentenza della Cassazione dice che sono immobili

Il sindaco di Lanzo: «Un’eresia, non va pagata»

L’assessore Rossi: «Così crolla l’intero settore»

Impianti di risalita, funivie e seggiovie non sono più mezzi di trasporto, ma fabbricati destinati ad attività commerciali e come tali soggetti all’Imposta municipale unica.

A stabilirlo la sentenza numero 4541 del 21 gennaio 2015 della Suprema Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso presentato dall’Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate contro la Società Funivia Arabba Marmolada -Sofma Spa.

La decisione di legittimità dei giudici romani ha creato un precedente, che in assenza di una soluzione legislativa, potrebbe produrre un effetto domino nazionale su tutte le aziende del settore.

« Non entro nel merito della sentenza- commenta il sindaco di Lanzo Enrico Manzoni sul cui territorio comunale è ubicato uno dei più importanti impianti di risalita del territorio lariano, quello del monte Sighignola-. Equiparare un impianto di risalita ad un fabbricato mi sembra semplicemente un’eresia»

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