L'Anuu ricorda le norme
per una caccia sicura

In un opuscolo dell'associazione dei migratoristi, in evidenza anche sul suo sito Internet (fare clic su "altro"), il punto su obblighi e cautele. Una sintesi opportuna dopo la tragedia di Bosisio Parini. Panoramica sulle responsabilità civili e penali dell'attività venatoria

BERGAMO - L'Anuu Migratoristi (Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale) ha dato alle stampe un utile vademecum, "Sicurezza a caccia", evidenziato anche sul sito Internet dell'associazione, http://www.anuu.org/home.htm (fare clic su "altro"). Ne estrapoliamo i punti salienti, convinti di fare cosa gradita anche a chi non la pratica, viste le polemiche di questi giorni sul tragico incidente di caccia di Bosisio Parini, costato la vita al cacciatore Francesco Princigalli, e quelle, di poco precedenti, sugli spari vicino ad abitazioni.

Cominciamo citando l'articolo 21 della legge 157 del 1992, principale fonte del diritto in materia. La lettera e) del comma 1 recita "è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali"; la lettera f) precisa che "è vietato a chiunque di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia e da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di altre armi, in direzione d'immobili e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, ...".  La lettera l) prevede che "è vietato a chiunque di cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione".

I "sempre" e i "mai"
L'opuscolo continua elencando i "Dodici comandamenti per la sicurezza", rispettando i quali si possono evitare il più possibile incidenti ed eventi luttuosi. Ne citiamo i più importanti.

Non si deve mai: sparare in direzione di una persona, in direzione di un ostacolo (abitazioni, strade, linee elettriche e telefoniche), ad altezza d'uomo ed attraverso o dentro ostacoli naturali (siepi, cespugli, macchie basse), spostarsi con l'indice posato o vicino al grilletto o con l'arma non in sicura.

Si deve sempre: identificare con certezza il bersaglio prima di sparare; rispettare la regola dei 30° d'angolo di tiro,  praticare il tiro a palla verso il basso, mettere in sicurezza l'area di tiro e rispettare le distanze per un tiro sicuro, conoscere sempre la posizione dei propri vicini e rendersi a loro visibile, spostarsi con l'arma aperta o in sicura, scaricare l'arma a fine battuta e non trasportare armi cariche sui veicoli.

Responsabilità e sanzioni
La responsabilità civile del cacciatore permette l'indennizzo delle vittime d'incidenti di caccia. Si basa sul principio secondo cui ogni azione commessa da un individuo che cagioni danno ad un altro obbliga l'autore del danno a ripararlo. Il cacciatore in azione venatoria dev'essere assicurato, come previsto dall'art. 12, comma 8 della legge 157 e dalle leggi regionali di recepimento.

In caso d'incidente può essere evocata anche la responsabilità penale del cacciatore, in particolare se a causa delll'incidente stesso ci sono un'imprudenza caratterizzata da violazione di un obbligo di sicurezza oppure un'infrazione.

                                                                                  Giovanni Maccarrone

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