La Commissione europea sul golden power: "Stati obbligati a notifica o consultazione preventiva"

BRUXELLES - Ruota sull'articolo 21 del regolamento sulle fusioni il confronto tra Bruxelles e l'Italia su Unicredit-Banco Bpm e il golden power. Lo si apprende a Bruxelles. "In circostanze molto specifiche", dice un portavoce della Commissione interpellato sull'art. 21, gli Stati possono "imporre condizioni o bloccare un accordo" su "interessi legittimi non legati alla concorrenza, come sicurezza pubblica, pluralismo dei media o norme prudenziali". "Ogni altro interesse legittimo invocato" "deve essere comunicato" all'Ue e "giustificato", afferma. "E anche quando non è richiesta notifica preventiva" gli Stati "dovrebbero consultare la Commissione prima di adottarle".

Sul golden power l'Ue ha già avviato da settimane un confronto con l'Italia con il meccanismo dell'Eu Pilot, la fase informale che può precedere la procedura d''infrazione Ue, e l'Italia da quanto emerso nei giorni scorsi ha già inviato la propria risposta, che sarà ora valutata. La Commissione, si è appreso a Bruxelles, nelle quattro tipologie di domande inviate con l'Eu Pilot, oggi riportate dal quotidiano Mf e che trovano conferma, voleva sapere come l'Italia abbia condotto la valutazione, che informazioni debbano fornire le banche, perché e quali autorità siano coinvolte; come sia garantito il rispetto della competenza Bce sulle aggregazioni; come sulle banche il golden power riguardi la sicurezza nazionale; e la tempistica.

Come detto da quanto si apprende a Bruxelles il confronto sull'uso del golden power su Unicredit-Banco Bpm è incentrato sull'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni. In campo ci sono sia la direzione della Commissione Ue per la Concorrenza (Dg Comp) e sia quella per i servizi finanziari. Nel dettaglio il portavoce dell'esecutivo comunitario in merito all'articolo 21 del regolamento sulla concorrenza, ricorda che "la Commissione ha giurisdizione esclusiva per esaminare le concentrazioni aventi una dimensione unionale per motivi concorrenziali". "Si tratta di operazioni che soddisfano le soglie di fatturato dell'Ue", spiega.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento Ue sulle concentrazioni, gli Stati membri possono, in circostanze molto specifiche, imporre condizioni o bloccare un accordo in considerazione di interessi legittimi, non correlati a motivi di concorrenza, quali la sicurezza pubblica, il pluralismo dei media o le norme prudenziali. Questo è eccezionale. Ogni altro interesse legittimo invocato dagli Stati membri deve essere comunicato alla Commissione ed essere debitamente giustificato.

Gli Stati membri possono adottare misure per proteggere interessi legittimi come questi solo se compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Ue e se appropriate, proporzionate e non discriminatorie nel loro obiettivo di proteggere un interesse legittimo. La Commissione verifica la compatibilità di queste misure con il diritto dell'Ue. Anche nei casi limitati in cui non è richiesta la notifica preventiva, in caso di seri dubbi sulla conformità delle misure alle condizioni stabilite nell'articolo 21, "gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione prima di adottarle".

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