Cassazione; Corte: Su gelosia non muta deprecabilità del movente
Roma, 5 mag. (Apcom) - La sentenza n. 18187 della Cassazione,
emanata ieri, sul movente della gelosia in un omicidio "non può
essere interpretata in nessun caso come un indizio di un
mutamento di indirizzo nei confronti della ritenuta deprecabilità
del movente della gelosia".
Dopo le polemiche nate dalla sentenza è la stessa Corte a fare
chiarezza: "La Corte - si precisa in una nota - ha costantemente
ritenuto riprorevole, sotto il profilo etico-sociale, il delitto
di omicidio (o di lesioni personali) che trovi la sua causa nella
gelosia del soggetto agente".
La Cassazione, continua il comunicato, "altrettanto
costantemente ha escluso che tale movente, proprio perchè assurge
a causa dell'azione delittuosa, possa essere inquadrato tra i
motivi cosiddetti futili, che aggravano il delitto. Tali,
infatti, sono quei motivi talmente banali da costituire una
'scusa' per l'emergere di un comportamento criminale
riconducibile alla natura del soggetto agente, che ne rivelano la
pericolosità sociale, non avendo alcun concreto collegamento con
la causa determinante del delitto, indipendentemente dal
carattere riprovevole di quest'ultima".
"Sicchè la sentenza che ha confermato quella della Corte di
Assise di Appello di Milano, si presenta in linea con questa
giurisprudenza e - conclude la Cassazione - non può essere
interpretata in alcun caso come indizio di un mutamento di
indirizzo".
Red/Sav