Il Tar dà ragione a Sicuritalia. Ok a 5 euro l’ora, se previsti dal contratto

Sicurezza Il giudice amministrativo ha stabilito l’idoneità del Ccnl dei servizi fiduciari Il parametro di riferimento sono le intese sottoscritte da sindacati e associazioni datoriali

Cinque euro l’ora possono bastare se il valore è fissato da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A stabilire questo principio è stato nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo della Lombardia (IV Sezione) che ha annullato il provvedimento con cui, nel dicembre 2022, l’Ispettorato del Lavoro impose alla cooperativa Servizi Fiduciari, aderente al consorzio Sicuritalia Group Service, l’applicazione del contratto nazionale multiservizi, più vantaggioso per i dipendenti, anziché quello dei servizi fiduciari, che prevede stipendi più bassi ancorché sia stato rinnovato lo scorso 30 maggio dai sindacati maggiormente rappresentativi (Cgil, Cisl e Uil).

Il tema è controverso e di particolare attualità anche nel contesto del dibattito pubblico sulla proposta di istituire un salario minimo per legge . La Procura di Milano, in virtù di diverse pronunce giurisprudenziali, lo scorso giugno è come noto intervenuta contestando alla Cooperativa il reato di caporalato e disponendo il commissariamento di quest’ultima sulla base del presupposto che 5 euro lordi l’ora siano una retribuzione troppo bassa, anche se prevista da un contratto collettivo nazionale, in contrasto quindi con l’articolo 36 della Costituzione.

La sentenza

Secondo gli ispettori la cooperativa, oltre alle differenze retributive per ciascun socio-lavoratore e dipendente rispetto al Ccnl Multiservizi, avrebbe dovuto anche corrispondere i relativi contributi previdenziali. Ora il giudice amministrativo, oltre a sottolineare la propria competenza in materia, ha stabilito invece che la cooperativa ha applicato «il contratto più appropriato» per la tipologia di attività svolta che è relativa a servizi di guardia non armata, portierato, custodia, reception.

«Certamente - scrive il giudice - il predetto contratto collettivo appare appropriato rispetto all’attività svolta dalla cooperativa ricorrente, visto il settore in cui la stessa è attiva; il differente contratto collettivo per l’area multiservizi si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service cui la ricorrente risulta estranea».

Non solo, il Tar evidenzia che il contratto applicato dalla cooperativa è stato sottoscritto dai principali sindacati e che certo non si può considerare un “contratto pirata”, quel tipo di intese sottoscritte da sigle sindacali minoritarie. «Il contratto collettivo applicato da quest’ultima ai propri soci-lavoratori – ovvero quello afferente alla vigilanza privata e servizi fiduciari - scrive il giudice nella sentenza - è stato sottoscritto dai sindacati di settore maggiormente rappresentativi, ossia Cgil, Cisl (oltre che ratificato dalla Ugl), unitamente alle associazioni datoriali».

Gli appalti pubblici

E ancora, la sentenza sottolinea l’idoneità del contratto dalla circostanza che lo stesso è stato preso come riferimento dal ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il Tar conclude stabilendo che l’individuazione del contratto collettivo è una scelta discrezionale del datore di lavoro e non è quindi sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.

Nonostante la posizione sancita dalla sentenza del Tar, la cooperativa, grazie anche al supporto economico e finanziario del consorzio Sicuritalia Group Service, ha elevato le retribuzioni ai propri dipendenti, al fine di valorizzarne l’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA