Versamenti Inail,
sanzioni a sorpresa
«È inaccettabile»

Nel Decreto Rilancio nessun aggravio sulle imprese. Il presidente di Confartigianato Como, Roberto Galli: «Disguido? Sgradevole»

Il decreto legge del 19 maggio scorso, ossia il cosiddetto “decreto Rilancio”, ha stabilito che, in seguito all’emergenza sanitaria, i versamenti Inail sospesi avrebbero dovuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro lo scorso 16 settembre.

Tuttavia, evidenzia con una nota Confartigianato Como, in questi giorni l’Inail sta indebitamente inviando sanzioni non dovute, con scadenza al prossimo novembre, alle moltissime imprese che non hanno versato la seconda rata dell’autoliquidazione Inail 2019/2020 nei termini originariamente previsti, ossia entro il 18 maggio 2020. «Queste multe sono indebite – afferma l’organizzazione artigiana – perché il comportamento di queste aziende è pienamente legittimo in virtù dello spostamento per legge della scadenza al 16 settembre».

Tale disguido, secondo Confartigianato Como, scaturisce da un mancato aggiornamento delle procedure Inail a livello nazionale: «Una mancanza inaccettabile – si legge sempre nella nota dell’organizzazione - considerato l’ampio margine di tempo che l’istituto ha avuto per adeguare le proprie procedure informatiche».

Secondo il presidente di Confartigianato Como, Roberto Galli, “si tratta di un fatto molto sgradevole: tutte le imprese stanno affrontando il periodo con grande incertezza e difficoltà e ricevere una sanzione totalmente indebita da parte dello Stato sembra una presa in giro. Ci invitano ad essere sempre più digitali ed innovativi – continua Galli -, ma lo Stato è sempre fermo al palo. Molto positivo invece il comportamento della direzione provinciale dell’istituto – rimarca Galli - , che si è resa subito disponibile a valutare la situazione con l’obiettivo di creare meno disagio possibile alle imprese destinatarie delle sanzioni”.

Confartigianato ricorda che lo slittamento della scadenza originaria, nella maggior parte dei casi, richiedeva il rispetto di uno dei seguenti requisiti: soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nell’anno 2019 che hanno subito un calo di fatturato pari ad almeno il 33% confrontando il mese di aprile 2020 con aprile 2019; soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nell’anno 2019 che hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 50%, sempre considerando i mesi di aprile; soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

L’organizzazione artigiana invita le imprese a verificare attentamente quanto eventualmente ricevuto dall’Inail, rivolgendosi al professionista che gestisce gli adempimenti amministrativi nei confronti dell’istituto, oppure mandando una mail a [email protected].

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