Como, richiesta ripescaggio
respinta dalla Federazione

Come previsto, la documentazione della società era incompleta. Adesso il ricorso al Collegio del Coni

Il Como si è visto respingere, come previsto, la richiesta di ripescaggio alla serie C.

Nel comunicato della Figc si legge: «Esaminata la domanda di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla Società Como 1907 S.r.l.;... esaminata la relazione in data 31 luglio 2018, che riporta le risultanze della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi sulla predetta società ; ...

esaminata la relazione in data 2 agosto 2018, che riporta le risultanze della istruttoria svolta

dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società; ... tenuto conto che la Co.Vi.So.C. ha rilevato, per le ragioni specificate nella suddetta relazione, che la società Como 1907 S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 27 luglio 2018 stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018 il requisito concernente il deposito delle due garanzie a prima richiesta prescritto dal medesimo Comunicato Ufficiale;.. considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società sopra indicata non ha soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti per i motivi specificati nella relazione del 2 agosto 2018 della Co.Vi.So.C. che costituisce, unitamente alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi del 31 luglio 2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018, dalla società Como 1907 S.r.l.;

dispone che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società ogni documento allegato alla domanda di integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019. Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dell’apposito regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

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