Green pass al lavoro
Zone d’ombra
sull’applicazione

Attesi chiarimenti su controlli e autonomi, perplessità sui mini contratti per gestire le sostituzioni. Frisoni: «Rischio di qualche corto circuito nelle piccole realtà»

La norma c’è, l’impossibilità pratica per applicarla pure. Nella linearità delle disposizioni del Decreto Green pass, incluso il provvedimento di sospendere senza stipendio il lavoratore che non dovesse conformarsi, insorge una conseguenza che è paradossale per le piccole realtà di impresa.

Marco Frisoni, consulente del lavoro a Como, ha immaginato cosa significa l’applicazione della norma nelle micro aziende della provincia di Como: «Nel caso di un datore di lavoro tenuto a sospendere l’operatore che non ha il Green pass, al di là della norma cervellotica della sostituzione temporanea per 10 giorni, sappiamo che sarà difficile, nei nostri territori, in questo periodo, rinunciare anche solo a una persona e praticamente impossibile sostituirla per un tempo brevissimo e determinato».

Le vaccinazioni

Manca ancora un mese all’entrata di vigore del Decreto e l’aumento delle vaccinazioni di questi giorni, in Lombardia e nella nostra provincia, induce a pensare che saranno del tutto marginali i casi problematici legati al certificato Covid.

«Vale la pena essere cauti - aggiunge infatti Marco Frisoni - perché il Decreto è stato firmato solo giovedì, già questa settimana e comunque prima del prossimo 15 ottobre verranno rilasciate indicazioni puntuali sulle diverse e complesse situazioni che possono evidenziarsi come difficili. Sui siti istituzionali ci saranno risposte che completeranno la norma perché il panorama del lavoro è frastagliato e questa disposizione impatta sui datori di lavoro, per la loro responsabilità in ambito di sicurezza, sulla tematica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy». Materia delicatissima che necessita di maggiore chiarezza.

«Il provvedimento della sospensione nel settore privato in caso di assenza del Green pass è abbastanza lapidario, l’applicazione è immediata e riguarda - specifica Frisoni - il lavoratore, ma anche il tirocinante. La certificazione è equiparata a un titolo abilitativo, in questo senso viene intesa la sospensione della prestazione di lavoro. Riguardo all’alternativa possibile del lavoro da remoto, va considerato che non esiste un diritto soggettivo per il lavoratori di avvalersi dello smart working, con l’eccezione dei soggetti svantaggiati o fragili per i quali esiste già un diritto. Al di fuori di quei casi, non si può esigere o pretendere di erogare la propria prestazione di lavoro da remoto».

Le responsabilità

La questione della sospensione trova una sua ragione nella responsabilità attribuita al datore di lavoro di proteggere la salute dei dipendenti. Per adempiere a questo non solo è tenuto a verificare il possesso del Green pass ma anche a vigilare su tutte le altre disposizioni previste per l’emergenza sanitaria: distanziamento, igienizzazione, controllo della temperatura.

La responsabilità datoriale è comunque limitata alla misura in cui ha rispettato le regole previste finché non verranno modificate.

«Sul controllo le imprese più grandi troveranno il modo di organizzarsi anche con strumenti automatici, mentre nelle piccole aziende potrebbero verificarsi dei corto circuiti. Ci sono tante casistiche - elenca Marco Frisoni - il libero professionista, il commerciante, l’artigiano sono situazioni che necessitano di chiarimenti per capire come e se è possibile effettuare controlli».

Negli altri casi, le bozze del Decreto accennano a controlli a campione, anche per evitare l’onere dei controlli giornalieri.

«Se probabilmente i numeri dei trasgressori saranno contenuti perché in molti stanno provvedendo alla vaccinazione - conclude Frisoni - temo che ci saranno numerosi contenzioni giudiziari. Già sono in corso procedimenti per l’ambito della sanità dove è richiesta la doppia vaccinazione. Gli esiti dei procedimenti attualmente in corso influenzeranno le scelte del legislatore per dirimere le questioni future».

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