Il giudice: reintegrare i no vax al lavoro. «Una sentenza che sa di terremoto»

Il caso Magistrato del lavoro reintegra un’operatrice sanitaria che non si era voluta vaccinare

Un giudice del lavoro ordine a una Rsa di reintegrare sul posto di lavoro un’operatrice sanitaria che ha scelto di non vaccinarsi. Una sentenza emessa non a Como, ma che potrebbe avere ripercussioni anche clamorose pure sul nostro territorio (dove ci sono centinaia di dipendenti del settore sanità che non si sono sottoposti a vaccino).

La sentenza ha iniziato a girare tra gli avvocati esperti di diritto del lavoro nell’ultima settimana. In buona sostanza un giudice di Padova ha riammesso sul posto di lavoro, bollando come illegittima la sospensione disposta dall’azienda sanitaria locale, un’operatrice sanitaria che si era rifiutata di vaccinarsi. Com’è noto per chi lavora nella sanità esiste l’obbligo vaccinale. E chi non si sottopone per motivi non di salute al siero da un lato dev’essere sospeso dal lavoro, dall’altro anche dal suo ordine professionale. Ora un giudice ribalta il paradigma: «Un cambio di visione potenzialmente clamoroso - commenta l’avvocato Giuseppe Gallo , esperto di diritto di lavoro e consulente anche di realtà che operano sul fronte della salute - In questa sentenza ci sono una serie di considerazioni anche di legittimità costituzionale che meritano approfondimento, ma il tema di fondo è quello della mancata certezza che chi si vaccina possa non infettare gli altri».

La sentenza

In buona sostanza il giudice sottolinea come sia insensato - a suo giudizio - prediligere il vaccino al tampone. In quanto le evidenze scientifiche avrebbero sottolineato «il fatto che la persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero».

A parere del giudice del lavoro «la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione». Questo perché la vaccinazione non «raggiunge - si legge ancora in sentenza - lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Ma il magistrato va oltre: «L’obbligo vaccinale, oltre ad apparire irragionevole e sproporzionato, sembra anche contrario all’art. 32 della Costituzione».

La questione costituzionale

«Il provvedimento - spiega l’avvocato Gallo - è un provvedimento d’urgenza. Quindi è verosimile che quanto prima venga sottoposto ad appello: sarà interessante comprendere se sarà confermato. Il giudice peraltro sembra porre anche una questione di legittimità costituzionale, pur senza affrontarla formalmente». Sicuramente una sentenza destinata a far discutere e che già ha iniziato ad allarmare ordini professionali e aziende sanitarie.

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