Quei contributi? Non erano dovuti. La cassa commercialisti deve restituire 25mila euro

Tribunale Il giudice accoglie il ricorso di un professionista comasco ora in pensione

Nuova condanna per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Il giudice del lavoro di Como ha infatti accolto il ricorso presentato da un ex professionista ora in pensione (Pier Luigi Fumagalli) che lamentava l’indebita trattenuta sulla pensione stessa del contributo di solidarietà. Nei mesi scorsi l’avvocato del professionista, il legale comasco Oscar Romolo Fumagalli) ha presentato un ricorso al giudice di Como Giovanni Luca Ortore per chiedere la condanna della cassa di previdenza. Un ricorso che il magistrato ha accolto, condannando l’istituto al pagamento di oltre 25mila euro, ovvero i soldi trattenuti illegittimamente secondo la sentenza.

In materia di trattamento previdenziale, già negli anni scorsi la Corte di Cassazione aveva sottolineato come gli enti privatizzati (qual è il caso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del cosiddetto “pro rata” e anche lesivi dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati. Tale illegittimità vale anche se l’obiettivo della cassa è quello di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione.

Il giudice del lavoro di Como, poi, ne fa una questione anche di gerarchia normativa. E infatti, nella sentenza, si legge: «Gli enti privati che gestiscono la previdenza e l’assistenza obbligtoria degli iscritti ai rispettivi ordini professionali, come la Cassa dei commercialisti, dispongono solo di un potere regolamentare, che costituisce una fonte subprimaria a cui non è consentito derogare a norme di fonte primaria, come la legge e quindi introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie».

Da qui la condanna non solo a restituire oltre 25mila euro al ricorrente, ma anche a pagare tutte le spese legali che ammontano a svariate migliaia di euro. La Cassa pare comunque intenzionata a far ricorso in appello.

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