«Se rifiuti il vaccino
puoi essere licenziato
Il giudice ha ragione»

La tesi è dell’ex toga di Torino Guariniello. L’avvocato Giuseppe Gallo: «I datori costretti a proteggere i dipendenti. Se il virus è un rischio, possono anche imporre le dosi»

La tesi rilanciata nei giorni scorsi da Raffaele Guariniello, ex procuratore aggiunto di Torino, secondo cui il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino contro il Covid può essere licenziato, sta facendo discutere il mondo forense, in particolare i giuslavoristi. Secondo uno di loro, l’avvocato comasco Giuseppe Gallo, esperto di diritto del lavoro, «la tesi del magistrato è tutt’altro che campata in aria». Anche se altri colleghi hanno al contrario sottolineato come la legge non consenta di sanzionare i dipendenti che rifiutano il vaccino.

«Il tema è allo stesso tempo affascinate e complesso - sottolinea l’avvocato Gallo - ma una serie di norme mi spingono a propendere per la posizione sostenuta da Raffaele Guariniello».

Le norme in gioco

Tema delicato, premette il legale. Perché di mezzo c’è il diritto alla salute ma anche l’articolo 32 della Costituzione che sottolinea come «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

«E infatti - commenta l’avvocato Gallo - se il vaccino fosse obbligatorio, non vi sarebbe neppure da discutere. Quanto previsto dalla Costituzione è chiaramente un diritto intoccabile. Ma qui si pone un tema antico: fino a quanto può spingersi la mia libertà, se mette a repentaglio quella altrui?». L’avvocato, nell’analizzare il tema, tira in ballo due norme: una citata dallo stesso Guariniello, ovvero il testo unico della sicurezza sul lavoro (l’articolo 279 del decreto legislativo 81/20008): “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione”.

L’altra norma è l’articolo 2087 del Codice civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Libertà da bilanciare

«Il quesito da cui bisogna partire è questo - ragiona l’avvocato - La tua libertà a non vaccinarti, vale anche laddove rischia di infettare i colleghi o un cliente o, nel caso degli ospedali, un paziente? Nel mondo del lavoro quel rischio e quella libertà finiscono in carico al datore del lavoro, che è obbligato a tutelare il benessere fisco, e non solo, dei propri dipendenti. Questo significa che, se il medico competente lo stabilisce, il datore può obbligare i dipendenti a vaccinarsi». E se uno non accetta: «In questo caso dipende, perché se puoi essere adibito a un’altra mansione che non preveda l’obbligo di vaccinarsi, allora la legge impone che tu possa essere reimpiegato. Ma se questa possibilità non c’è, il credo che non sia così campata in aria la conclusione del magistrato secondo cui può scattare il licenziamento». Un tema, come detto, complicato e controverso anziché no, come conferma un’ulteriore riflessione dell’avvocato Gallo: «Altro tema da tenere in considerazione riguarda il quesito se il vaccino, soprattutto in certi ambienti di lavoro, tutela dal rischio causato dall’agente biologivo. Laddove la scienza decreta che il vaccino garantisce il 95% di copertura, questo significa che io, datore di lavoro, posso chiederti di vaccinarti» soprattutto se lavori nella sanità.

E come la mettiamo con il divieto di imporre un trattamento sanitario? «Fuori dal luogo di lavoro - conclude l’avvocato Gallo - esistono determinate regole e determinati diritti. Sul luogo di lavoro esistono altre regole e la risposta alle domande: “la tua libertà, mi comporta un rischio come datore di lavoro? E se sì, è un rischio tollerabile oppure no?” può anche comportare un obbligo per il lavoratore». Obbligo che, qualora fosse disatteso, «potrebbe potenzialmente causare il licenziamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA