Ticosa, che pasticcio
La gara annullata
espone la città a cause

In Comune si litiga sulle procedure ma intanto si apre un nuovo pericoloso fronte legale

«Un pasticcio legale che apre la strada a possibili contenziosi» e - quindi - richieste danni. Secondo un eminente avvocato amministrativista cittadino, il recente auto-annullamento della gara per la bonifica della Ticosa da parte del Comune, rischia di far ripiombare la città in controversie legali costose e lunghissime. L’ultima sulla Ticosa, quella con Multi e sul fallimento del maxi progetto edilizio e urbanistico sull’area, è durata ben 13 anni. E da quella vicenda Palazzo Cernezzi non ne è uscita certo brillantemente.

Ora, al netto della sicumera con cui il dirigente del settore appalti e contratti afferma convinto le proprie ragioni, «l’annullamento in autotutela» della gara da oltre 4 milioni di euro per la bonifica dei terreni dell’ex tintostamperia presta il fianco a impugnazioni da parte di alcune delle aziende che hanno partecipato alla gara. E tutto questo mentre tra uffici si litiga sul da farsi e, dietro all’intera vicenda, sembra scorgersi una sorta di guerra fredda tra dirigenti attualmente in carica e altri impegnati in incarichi fuori dall’amministrazione, ancorché formalmente dipendenti.

L’iter scattato nel febbraio 2020

Per raccontare il pasticcio Ticosa e i motivi per cui le scelte di Palazzo Cernezzi rischiano di esporre la città a nuove guerre con esborsi di denaro pubblico, ripercorriamo la vicenda per come l’ha ricostruita ufficialmente Andrea Romoli Venturi, ovvero il dirigente dell’ufficio gare e appalti del Comune.

La questione è tecnica, ma tenteremo di semplificarla. Ma, attenzione, i riferimenti lessicali sono importanti. Il via è la pubblicazione del “bando di gara” nel febbraio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e su Sintel, la piattaforma regionale per le gare delle pubbliche amministrazioni. Su quest’ultima piattaforma il Comune pubblica anche il “disciplinare di gara” (diverso dal bando) e i documenti allegati utili alle imprese per poter presentare eventuali candidature.

Meno di un mese dopo la neo dirigente al settore ambiente, Rossana Tosetti, segnala correttamente all’allora responsabile dell’ufficio gare (Giuseppe Ragadali) la necessità di correggere la categoria di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali dei potenziali concorrenti. E qui nasce - secondo l’attuale dirigente del settore gare - il primo motivo di illegittimità che ha portato all’annullamento.

Gara illegittima oppure no?

Sostiene Romoli Venturi: a questa modifica «non è stata data la medesima pubblicità assicurata alla documentazione originaria ossia non è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale». Peccato che in Gazzetta fosse stato pubblicato solo il bando che non faceva alcun riferimento alla categoria, che invece era contenuto nel disciplinare di gara caricato sulla piattaforma Sintel. E proprio su quella piattaforma il Comune ha pubblicato la correzione.

Peraltro lo stesso dirigente ammette che «i partecipanti» alla gara «hanno dimostrato di essere consapevoli della rettifica resa nota mediante l’avviso». E quindi, evidentemente, la questione di illegittimità per un errore di pubblicazione sembra essere insussistente.

Più complicato il secondo motivo di illegittimità a cui si è appellato il Comune per stracciare una gara già fatta. Qui la questione è molto tecnica e riguarda l’iscrizione dei candidati all’albo nazionale dei gestori ambientali. Secondo il precedente dirigente, questo requisito non sarebbe dirimente ai fini della partecipazione alla gara, ma è obbligatorio per l’esecuzione dell’appalto. Tradotto: posso partecipare alla gara anche se non sono iscritto, ma non posso fare i lavori se non ho quel requisito.

E in effetti il complicatissimo Codice dei contratti (per chi si vuole dilettare art. 84 comma 7) prevede - per i lavori sotto i 20milioni - quali requisiti da chiedere per la partecipazione alla gara la qualificazione Soa (il documento che dimostra i requisiti economico-organizzativi dell’impresa) e l’iscrizione in camera di commercio.

Diversa l’interpretazione sul punto dell’attuale dirigente, secondo cui bisognava chiarire come l’iscrizione all’Albo fosse motivo imprescindibile alla partecipazione stessa alla gara.

Resta un quesito: ma se nessuno dei concorrenti, anche quelli che si sono classificati in fondo alla graduatoria (complessivamente erano sette gli operatori economici ammessi dal Comune) ha avuto nulla da eccepire sia sul primo che sul secondo punto di “illegittimità” (stando all’assioma dell’attuale dirigente all’ufficio gare), perché oltre un anno dopo la questione se la pone lo stesso Comune esponendosi non solo a una pessima figura, ma anche a possibili contenziosi? Il quesito, al momento, non sembra trovare risposta.

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