Como: multe in città murata
Per il tribunale ha torto il Comune

Permesso ritenuto scaduto, nessuno lo avverte. Lui entra ancora in centro e quando chiede chiarimenti gli chiudono la porta in faccia. Risultato: aveva ragione

Il giudice di pace ha accolto un ricorso presentato da un residente del centro storico che la scorsa estate fu martoriato di multe dal severissimo vigile elettronico che presidia i varchi di accesso alla città murata.

La storia è questa: il signor Antonio è titolare di un permesso di accesso alla zona a traffico limitato legato al contratto di affitto della casa in cui abita la madre, che dispone di un doppio box auto. Quando va a trovarla, entra in città e posteggia in garage. Nel regolamento che disciplina la circolazione in Ztl, al paragrafo dedicato ai “titolari di un posto auto privato (residenti e non)”, è scritto che le autorizzazioni avranno scadenza con il venir meno dei requisiti di disponibilità del posto auto che ne hanno determinato il rilascio, con espressa previsione che «qualora nel periodo di validità venissero a mancare i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni, i contrassegni devono essere riconsegnati al comando di polizia locale entro il termine di 30 giorni».

Il contratto e la rivalutazione

Tutta questa premessa per raccontare che, la scorsa estate, il contratto di affitto della signora scade e che il Comune revoca il permesso in automatico, senza avvertire.

Chiunque abbia stipulato un contratto d’affitto di un immobile, sa che il rinnovo è obbligatoriamente sottoposto a un ricalcolo sulla base degli indici di rivalutazione Istat. Tradotto in soldoni, per la sottoscrizione del rinnovo c’è un tempo tecnico di almeno una quindicina di giorni. Per il Comune, tuttavia, il contratto è scaduto e tanto basta per sospendere il permesso e per multare il signor Antonio, il quale – ignaro di tutto – continua ad andare a trovare mammà.

Ad avvertirlo dell’avvenuta cancellazione del pass sarebbe bastata una mail, se non una telefonata, forse anche un banale sms di quelli automatici che ormai inviano tutti, compagnie del gas, della luce, del telefono: ma non è così che funziona da queste parti, se è vero, come è vero, che l’amministrazione non dispone di software idonei a erogare questo tipo di servizio.

Per il vigile elettronico quella non è più una targa autorizzata, e tanto basta.

Inutile chiedere spiegazioni, presentarsi allo sportello con il contratto d’affitto rinnovato domandando l’applicazione di un po’ di buonsenso, quello che - secondo i ricorrenti - sarebbe bastato a evitare ulteriore dispendio di tempo e denaro. L’amministrazione - che ritiene comunque sussistente il rischio di rinnovi taciti affatto rinnovati e quindi di un utilizzo improprio se non abusivo dei pass - si oppone al ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Mogavero e insiste nel pretendere comunque il pagamento delle contravvenzioni.

Ma quale rinnovo

Al giudice non è restato che assumere una decisione, di fatto accogliendo il ricorso senza troppi distinguo. Citiamo testualmente dalla sentenza: «La validità e la durata dell’autorizzazione all’accesso alla Ztl paiono subordinate e condizionate unicamente alla titolarità e alla vigenza del contratto di locazione che costituisce quindi “conditio sine qua non” per ottenere l’autorizzazione, atteso che solo il venire meno della disponibilità del posto auto avrebbe implicato l’obbligo di comunicare il venire meno dei presupposti. L’inequivocabile tenore letterale della norma non risulta quindi sottoposta a scadenza alcuna né alla necessità di richiedere il rinnovo. Nella fattispecie, essendo il contratto di locazione tuttora in corso, in quanto mai disdettato, l’autorizzazione pare valida con conseguente illegittimità dei verbali impugnati».
S. Fer.

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