Superbonus 110%
Anche i frontalieri
ne hanno diritto

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate sul caso di un lavoratore, proprietario dell’immobile. Due opzioni: sconto in fattura o cessione del credito

Prendendo alla lettera il provvedimento che introduce il bonus fiscale del 110% per le ristrutturazioni edilizie e per le opere di riqualificazione energetica degli edifici, i lavoratori frontalieri sembrerebbero esclusi dal beneficio. Infatti, avere un imponibile in Italia è un presupposto per ottenere il vantaggio fiscale.

Come è noto, invece, il lavoratore frontaliere, che ha sede di lavoro in Svizzera e risiede in una fascia di 20 chilometri dal confine, non deve dichiarare i propri redditi in Italia ma subisce un prelievo alla fonte nella Confederazione elvetica che poi ristorna una parte di questo gettito ai Comuni italiani in cui vivono i lavoratori. Infatti, l’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 precisa che «i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta».

Niente Irpef quindi. E allora, si sono chiesti in questi mesi numerosi frontalieri, non avere imponibile in Italia significa anche non avere accesso al bonus? La questione ora è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 486 del 2020.

«Con questa nota – spiega il commercialista comasco Paolo Malagoli - l’Agenzia ha precisato che anche il frontaliere, purché proprietario dell’immobile, ha diritto ad usufruire del beneficio fiscale; infatti, i proprietari, anche in assenza di imponibile reale, dichiarano comunque il reddito figurativo fondiario dell’immobile posseduto e questo, secondo l’Agenzia, è un requisito sufficiente per affermare che esiste un imponibile teorico; anche il frontaliere quindi – afferma Malagoli – può accedere al bonus, ovviamente non attraverso la detrazione fiscale Irpef ma con gli altri due metodi, ossia cedendo il credito d’imposta al fornitore con lo sconto in fattura oppure cedendolo ad un istituto finanziario».

Il chiarimento

«Dall’istanza – scrive l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta – risulta che il frontaliere, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario della casa di abitazione, risulta essere titolare del relativo reddito fondiario. Ne consegue che l’istante - prosegue -, essendo titolare di un reddito in Italia, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, può accedere al superbonus ed in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, può optare per la fruizione in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio».

I margini di incertezza

Questa risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è rivolta ad uno specifico contribuente, proprietario dell’immobile da ristrutturare, che ha espresso il quesito. «Non è quindi chiaro – aggiunge il professionista comasco – se tale orientamento sia valido anche per il lavoratore frontaliere che non possiede immobili, ma questa precisazione è comunque sufficiente per capire che l’intenzione dell’Agenzia non è quella di vietare ai frontalieri l’accesso al superbonus. Dalla risposta – continua Malagoli – traspare la volontà ferma del legislatore di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari, con la convinzione che questo provvedimento riuscirà a rimettere in moto l’economia e quindi a generare un incremento del gettito fiscale».

Per i nostri territori e per i numerosi lavoratori frontalieri, intanto, si tratta di una buona notizia poiché cresce il numero di potenziali riqualificatori di edifici che possono avviare i lavori proprio grazie al beneficio fiscale.

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