Insubria, Consiglio di Stato contro Tar. «Era valido il concorso annullato»

Università Accolto l’appello di una professoressa del Disuit sulla sua nomina quale ordinaria. «L’ateneo ha garantito trasparenza nella scelta dei componenti della commissione per la gara»

Il concorso, che aveva portato alla nomina di una professoressa già in forze all’università dell’Insubria quale ordinaria di diritto romano e diritti dell’antichità, non doveva essere annullato. Perché l’Ateneo «ha garantito trasparenza» e non ha violato le norme interne. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza con la quale il Tar della Lombardia, nel settembre dello scorso anno, aveva annullato la nomina della docente.

Il ricorso

La professoressa in questione, da anni “associata” all’università comasca-varesina, aveva partecipato e vinto il concorso da ordinario per ben due volte. Nel primo caso il rettore si era visto costretto ad annullare la nomina in conseguenza di quello che il Tar aveva giudicato come «un “costante rapporto di conoscenza personale” tra un commissario e la concorrente» vincitrice, «connotato anche da frequenti collaborazioni professionali». Conoscenza che «avrebbe imposto una puntuale valutazione» preliminare da parte dei responsabili dell’università «della sussistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse, in coerenza con le esigenze di imparzialità che devono connotare le procedure in esame». Nel secondo caso era stato il Tar a procedere all’annullamento, accogliendo il ricorso del concorrente, un professore milanese. I giudici del primo grado amministrativo avevano criticato le modalità con cui il consiglio di Dipartimento del Disuit (il Dipartimento di scienze umane dell’Insubria) aveva proceduto a scegliere i commissari che hanno valutato i due candidati. «Se la regola fondamentale che presiede alla formazione di una qualsiasi commissione giudicatrice è quella che i suoi membri debbono essere idonei a valutare i candidati in relazione alle funzioni che aspirano a svolgere, è necessario che tale idoneità sia stata verificata e sia dimostrabile» aveva sentenziato il Tar.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso della docente dell’Insubria. Secondo l’appello della giustizia amministrativa «la valutazione di congruità dei curriculum» delle docenti straniere della commissione «sarebbe stata in realtà effettuata dall’Università, in quanto i predetti curriculum sarebbero stati messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento, che li avrebbero perciò esaminati e valutati». Inoltre i regolamenti interni all’Insubria non recano «alcuna previsione di una formale articolazione di un apposito sub-procedimento di valutazione» dei commissari «al contrario di quanto ritenuto dal Tar, ma si limita ad affidare tale valutazione al Consiglio di Dipartimento».

Il marito prof

Il Consiglio di Stato ha poi respinto il ricorso del professore “bocciato”, che aveva contestato il fatto che la concorrente vincitrice era moglie di un professore del Disuit. Ma il bando sancisce «l’impossibilità di partecipazione» in caso «di un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, mentre non vi ha ricompreso il rapporto di coniugio».

Quindi, nomina regolare. Come sancito ormai due anni fa dall’Ateneo.

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