Investì un pedone ma andava adagio. Condannata lo stesso
La sentenza Omicidio stradale: otto mesi a una pensionata comasca. Non basta rispettare i limiti se la vittima era sulle strisce
Non basta viaggiare al di sotto dei limiti di velocità per non essere ritenuti responsabili della morte di un pedone, investito sulle strisce. Una comasca di 78 anni è stata condannata in via definitiva dalla Corte di Cassazione per omicidio stradale.
L’incidente è avvenuto a Merate quattro anni fa. E la donna era stata assolta in primo grado perché il giudice l’aveva ritenuta non colpevole alla luce della bassa velocità e del fatto che l’illuminazione del passaggio pedonale dov’è avvenuto l’incidente era guasta e da tempo pendevano segnalazioni al riguardo.
Ma la Corte d’Appello prima e la Cassazione ora hanno ritenuto la pensionata comasca colpevole, nonostante la stessa Procura generale di Milano avesse chiesto alla Suprema Corte di rimandare gli atti in secondo grado, perché la decisione (secondo la stessa accusa) doveva poggiare su un ulteriore approfondimento tecnico.
L’investimento aveva causato la morte di Giuseppe Ghezzi, 84 anni, residente non lontano dal punto della tragedia, avvenuta il 13 settembre 2022. La donna era alla guida di una Opel Corsa che travolse il pedone mentre stava attraversando la strada lungo il tratto urbano in direzione Lecco, in corrispondenza - o comunque in prossimità - del passaggio pedonale. Secondo l’accusa, la conducente non aveva concesso la precedenza dovuta e non aveva prestato adeguata attenzione.
Il giudice delle udienze preliminari di Lecco, al termine del giudizio abbreviato, l’aveva assolta. La Corte d’Appello di Milano, su impugnazione della Procura, aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici milanesi, la strada era adeguatamente illuminata, l’attraversamento era segnalato sia dalla segnaletica orizzontale sia da quella verticale e il pedone non era comparso all’improvviso davanti all’auto. La velocità dell’auto, stimata in circa 45 chilometri orari, era inferiore al limite previsto. Ma questo non è bastato a escludere la colpa. Per i giudici, in presenza di un attraversamento pedonale ben visibile, in orario notturno e in un contesto urbano, quella velocità doveva comunque essere considerata non adeguata alle condizioni concrete della strada.
La Cassazione ha confermato questo ragionamento. La Quarta sezione penale ha ricordato che «il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata” comunque “tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza». Tra l’altro i giudici sottolineano anche che è «ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze».
«Per escludere la responsabilità del conducente – si legge ancora nella sentenza - è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento». Che qui non c’era.
I giudici hanno valorizzato le testimonianze oculari, i rilievi tecnici, la posizione del corpo e del veicolo, la presenza della segnaletica. Hanno inoltre sottolineato l’assenza di una manovra di frenata o di salvataggio da parte della conducente. Da qui la decisione finale: respinto sia il ricorso della difesa della pensionata sia della Procura generale di Milano, che chiedeva un nuovo giudizio con ulteriori approfondimenti tecnici.
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