Nuova intesa tra Svizzera e Italia: arrivano i nuovi frontalieri. Ecco cosa prevede l’accordo

La trattativa Andrà a sostituire quello in vigore dall’ormai lontano 1974. Per i “vecchi” lavoratori non sono comunque previsti cambiamenti

Italia e Svizzera hanno sottoscritto il 23 dicembre 2020 a Roma il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, all’interno del quale anche il tema dei ristorni ha rappresentato uno degli argomenti più dibattuti. Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974.

«Verificata l’impossibilità di firmare il testo così come sottoscritto nel 2015, sono così ripresi i colloqui tra l’Italia la Svizzera che hanno portato a modifiche del precedente progetto di accordo. Modifiche che rappresentano una soluzione soddisfacente per entrambe le parti», avevano fatto sapere i rappresentanti istituzionali dei due Paesi a margine dell’attesa firma.

Lungo processo

Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le organizzazioni sindacali e l’associazione dei Comuni italiani di frontiera nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi. Al momento manca ancora il via libera dei due rami del Parlamento italiano.

Questi in sintesi i principali punti dell’intesa.

REGIME ORDINARIO - L’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80%, contro il 70% previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.

REGIME TRANSITORIO - Coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.

Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, la quale verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

DEFINIZIONE DI FRONTALIERE - Il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 chilometri dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

RIESAME - L’intesa sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

L’applicazione

Da rimarcare infine che in occasione della firma dell’accordo, l’Italia e la Svizzera hanno anche effettuato uno scambio di missive, inteso “a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri ed a garantirne la corretta applicazione”. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA