Non comunicavano gli ospiti di 17 case vacanza: tre denunciati

Il caso La Polizia di Stato ha notificato la sospensione dell’attività di cinque giorni. Gli alloggi in città ma anche sul lago, tra Laglio e Menaggio

Como - Laglio - Menaggio

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha notificato ai legali rappresentanti di una società che gestisce appartamenti turistici in locazione temporanea, le cosiddette “Case Vacanza”, un provvedimento che sospende la licenza ad operare per la durata di cinque giorni.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como hanno accertato che una società con sede a Como, che gestisce, dislocati in città e prevalentemente sulla sponda ovest del Lago di Como, da Laglio (CO) a Menaggio (CO), passando per Tremezzina (CO), ben 17 appartamenti turistici in locazione temporanea, almeno dall’anno 2022 non aveva assolto all’obbligo di comunicare i nominativi degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno.

Tale violazione, regolamentata dal T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – prevede, oltre al provvedimento amministrativo della sospensione della licenza, anche una denuncia penale all’Autorità Giudiziaria per chi ne è responsabile.

Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno invitato negli uffici della Questura di Como, i tre responsabili, una 50enne residente a Menaggio (CO) ed un uomo e una donna inglesi di 55 e 58 anni, notificando loro il provvedimento di sospensione e la denuncia a piede libero per tali omissioni.

Violazioni definite gravi dalla Polizia di Stato in quanto nelle ben diciassette strutture gestite dalla predetta società e distribuite fra la città di Como e la Provincia avrebbero potuto alloggiare latitanti, persone ricercate dalla Polizia per la notifica di provvedimenti penali e/o amministrativi o in generale persone comunque pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ai responsabili della società è stata dettata l’imposizione di ripristinare, entro e non oltre i cinque giorni di sospensione, l’attività di comunicazione obbligatoria degli alloggiati.

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