Il nuovo decreto Sicurezza: ecco cosa cambierà

Dal fermo preventivo allo lo scudo penale, fino ai posti di blocco e alla vendita di coltelli ai minori. Tutte le novità

Como

Il Cdm ha appena varato il nuovo decreto Sicurezza, con al suo interno diverse misure fortemente discusse: il fermo preventivo per i manifestanti sospetti, lo scudo penale, stretta su espulsioni dei migranti e il divieto di porto e vendita di coltelli ai minori. Ecco tutte le novità.

Il fermo preventivo

Nel decreto sicurezza spicca la possibilità per ufficiali e agenti di polizia di trattenere nei propri uffici, per un massimo di 12 ore, persone individuate durante i controlli preventivi in vista di manifestazioni e ritenute pericolose per il pacifico svolgimento dei cortei. Secondo quanto si legge nell’articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi del provvedimento, “tale eventualità riguarda comunque specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.

Arresto per chi fugge dai posti di blocco

Chi ignora il posto di blocco della polizia o fugge mettendo in pericolo «l’incolumità pubblica» rischia una pena dai 6 mesi ai 5 anni di carcere. Scatta inoltre la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Il veicolo, infine, viene confiscato definitivamente (a meno che non appartenga a terzi estranei al reato).

Divieto di coltelli

Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Si estende inoltre il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati.

Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione.

Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore autore di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere. La sanzione è applicata dal Prefetto.

Manifestazioni pubbliche e reati gravi

Si inaspriscono le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore e si introduce una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni). Può essere previsto l’obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni.

Furto con destrezza

Pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che torna procedibile d’ufficio. Il reato viene inoltre ampliato, includendo la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici.

Scudo per gli agenti

Una tutela extra per i poliziotti ma anche tutti i cittadini italiani. D’ora in poi l’iscrizione nel registro degli indagati non sarà automatica in caso di legittima difesa o se il reato viene commesso nell’esercizio delle proprie funzioni: sarà predisposto un registro alternativo. Ecco il passaggio: «Quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare».

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