
(Foto di archivio)
Si cambia Sono in vigore le norme volute dal Comune - Limite di 25 persone per i gruppi accompagnati da guide - Multe al personale che per strada invita i clienti nei locali
Sono ufficialmente entrate in vigore le nuove norme contro i cosiddetti “buttadentro”, ma anche quelle che vanno a regolamentare i gruppi turistici.
Le limitazioni alle attività di promozione sono scattate sabato e sono state inserite nel regolamento di Polizia urbana (sanzioni di 50 euro a violazione). È stato approvato a maggioranza dal consiglio comunale, su proposta della giunta Rapinese, che «è vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi».
Basta quindi, altrimenti si rischia la multa, con il personale dei locali che sta all’esterno, menù in mano, invitando comaschi e turisti a sedersi per la colazione, il pranzo, l’aperitivo o la cena. Nessuno, queste almeno sono le intenzioni della norma, dovrà attirare i clienti “buttandoli” nella propria attività. Questo non vale solo per bar o ristoranti, ma anche per motoscafi e trasporti e significa che, ad esempio a Sant’Agostino (ma la regola vale per l’intera città), non potranno più essere offerti tour in barca o noleggi ai passanti. Al comma 2 dell’articolo 27 si legge infatti: «È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei servizi di trasporto di persone, siano essi nautici, terrestri o aerei invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che si trovano sulla pubblica via, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ad utilizzare i propri servizi». Viene anche previsto come a rispondere siano l’autore materiale della violazione, ma anche il beneficiario economico dell’attività oggetto della promozione vietata.
La seconda stretta riguarda i gruppi turistici. Viene infatti previsto, all’articolo 27 bis, che nelle aree sottoposte a particolare tutela (le zone rosse, ma significa principalmente quelle più turistiche) «al fine di garantire la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e alla mobilità pedonale» ci siano limitazioni sui numeri. E, in particolare, che «i gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti individuabili come referenti della visita, non possono essere composti da più di 25 persone. Non rientrano nel computo i bambini di età inferiore ai due anni. La presente limitazione non si applica ai gruppi scolastici, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio di istruzione».
I gruppi inoltre non possono stazionare «in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette». In presenza di più gruppi devono stare a distanza per garantire il normale passaggio dei pedoni. Inoltre sono vietati gli amplificatori vocali, di qualsiasi tipo. Anche in questo caso doppia sanzione: al rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e alla guida turistica e/o accompagnatore individuato come referente del gruppo.
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