Firenze vince al Tar lo scontro sugli affitti brevi. I giudici: «Il Comune può limitare la libertà d’iniziativa economica»

Overtourism La decisione non è vincolante per altri Comuni ma costituisce un precedente importante nello stabilire a chi tocca decidere sul tema delle case vacanza

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Firenze

Potrebbe avere un peso giuridico e politico rilevante a livello nazionale la decisione presa dai giudici del Tribunale amministrativo toscano sui divieti imposti dal Comune di Firenze la proliferazione di case vacanza e altre forme di affitto breve in città, tutti raccolti nel “Regolamento per le locazioni turistiche brevi”. La decisione infatti, anche se formalmente non vincolante per altre Regioni e altri capoluoghi italiani, potrebbe costituire però un precedente che rafforza la posizione dei comuni nelle posizioni di politica urbanistica in relazione all’overtourism.

Sono ben diciannove le sentenze pubblicate ieri dal Tar che avallano le decisioni prese da Palazzo Vecchio e respingono invece altrettanti ricorsi degli imprenditori fiorentini. giudici hanno dichiarato che: «una corretta fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e la garanzia di un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine» costituiscono ragioni sufficienti a giustificare i divieti imposti dal Comune.

Le ragioni dei giudici

Il regime di autorizzazione introdotto dal Comune di Firenze, notano poi i giudici, (ovvero è prevista in città un’autorizzazione formale rilasciata dal Comune e di durata quinquennale per permettere ai proprietari di immobili di esercitare affitti brevi fino a 30 giorni) è stato introdotto «a fronte di studi che attestino» l’impatto negativo degli affitti brevi sul mercato immobiliare della città. L’impegno dell’attuale sindaca di Firenze, Sara Funaro, sul tema degli affitti brevi e dell’overtourism è evidente fin dall’inizio del suo mandato: il suo primo atto da sindaca nel 2024 era stato riconfermare lo stop agli affitti brevi nel centro storico, promosso dal suo predecessore Dario Nardella, del capoluogo fiorentino. A questo giornale nell’agosto di quell’anno aveva spiegato: «In assenza di normative nazionali, quindi nell’impossibilità di poter intervenire con una regolamentazione dettagliata, è stato deciso di usare l’unico strumento che abbiamo: il regolamento urbanistico».

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Un lungo dibattito

Il lungo dibattito sulle limitazioni agli affitti brevi nei comuni italiani che hanno più problemi di gestione dell’overtourism è infatti legato a una questione di competenze. La domanda a cui si prova ormai da anni a dare una risposta è: a chi spetta decidere? Nelle sentenze pubblicate ieri dal Tar della Toscana si fa riferimento anche a una legge regionale di due anni fa, approvata dalla Regione Toscana, la numero 61 del 2024, che «consente ai Comuni a più alta densità turistica, e comunque a tutti i Comuni capoluogo di provincia, di individuare con proprio regolamento zone o aree territoriali nelle quali sottoporre a criteri e limiti specifici lo svolgimento delle attività di locazione breve con finalità turistiche, nonché di subordinare l’attività stessa al preventivo rilascio di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità abitativa destinata alla locazione turistica breve». La prima frase utilizzata dai giudici amministrativi nella sentenza relativa al Comune di Firenze fa riferimento in particolare al tentativo di Palazzo Vecchio di limitare i nuovi affitti brevi in centro storico, che è anche patrimonio dell’Unesco: il Tar infatti riconosce il «dichiarato intento di contrastare gli effetti negativi del turismo di massa nel centro storico cittadino».

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Favorita la tutela dell’interesse generale della città e dei cittadini

Si citano anche altre ragioni che giustificano l’intervento dell’ente locale, come le esigenze relative alla politica dell’edilizia popolare e dirette a lottare contro la pressione fondiaria, che i giudici definiscono «motivi imperativi» e «in particolare quando un mercato specifico è caratterizzato da una scarsità strutturale di alloggi e una densità di popolazione particolarmente elevata». Si tratta cioè di motivi che, a favore della tutela dell’interesse generale dei cittadini, giustificano un Comune come quello di Firenze nella limitazione della libertà economica dei singoli.

Nella sentenza si fa riferimento poi a principi già riconosciuti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza europea, elementi che, in futuro, potrebbero essere tenuti in considerazione anche da altri tribunali amministrativi nel prendere decisioni su questioni simili, anche in altre Regioni e in altri capoluoghi segnati dalle conseguenze dell’overtourism, come ad esempio anche Como dove il tema degli affitti brevi, soprattutto all’interno della città murata, è da tempo al centro del dibattito pubblico.

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