Invenduti moda, divieto UE. Regole e sfide per il tessile

In vigore l’articolo 25 del regolamento europeo: scatta la distruzione di i capi di abbigliamento e le calzature. Mauro Chezzi, vicedirettore di Confindustria Moda: «Un obbligo che può diventare opportunità di sviluppo»

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Vietata la distruzione dei capi invenduti: per le grandi aziende della moda da una settimana è iniziata la rivoluzione per ridurre i rifiuti voluta dall’Ue. L’impatto del cambiamento investe tutto il settore tessile, come spiega Mauro Chezzi, vice direttore Confindustria Moda e referente associativo del consorzio Retex.green.

Quali sono i contenuti principali della nuova norma e quali soggetti coinvolge?

La misura, prevista dall’articolo 25 del regolamento Ue 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, è diventata pienamente operativa il 19 luglio scorso e vieta alle grandi imprese di eliminare e distruggere capi di abbigliamento, calzature, cappelli e accessori invenduti o restituiti dai clienti. La legge impone di privilegiare il riutilizzo, la donazione, la rifabbricazione. Le medie imprese avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi, mentre le piccole e le microimprese restano totalmente escluse da questi obblighi. Un punto fondamentale su cui fare chiarezza riguarda il campo di applicazione: parliamo esclusivamente di capi confezionati e prodotti finiti di abbigliamento o calzature. Non rientrano nel divieto i semilavorati, i tessuti a metratura o le pezze. Se un’azienda della filiera produce soltanto tessuti o filati destinati ad altre lavorazioni, non è soggetta a questo vincolo per le proprie rimanenze di magazzino.

Come hanno accolto le aziende l’entrata in vigore del divieto e quali adempimenti comporta?

Per le aziende non si tratta certamente di una sorpresa: il divieto era chiaramente incluso nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile e se ne discuteva già dal 2024. La novità recente è legata al fatto che la data di decorrenza del 19 luglio è arrivata e nello scorso mese di febbraio la Commissione europea ha pubblicato le modalità procedurali con cui effettuare le comunicazioni ufficiali. Esiste un format preciso da rispettare per la rendicontazione e, per invocare le eccezioni o deroghe al divieto, occorre documentare causali ben delimitate con una specifica documentazione tecnica. Questo comporta un importante lavoro amministrativo. L’entrata in vigore costringe le imprese a fare i conti con lo stock accumulato a magazzino, ovvero con gli invenduti che l’azienda deve gestire e di cui deve disporre. Per questo motivo, come Confindustria Moda, abbiamo promosso seminari e webinar sulla circolarità, tra cui uno organizzato a giugno dal nostro consorzio Retex.green e uno a luglio insieme allo studio legale BonelliErede, per illustrare l’inquadramento giuridico e le opzioni operative sul campo.

Quali sono le opzioni pratiche a disposizione delle imprese per gestire gli invenduti ed evitare la distruzione?

Le tre strade principali individuate dalla normativa e presentate alle aziende sono la vendita attraverso canali secondari, la donazione e la rifabbricazione. Esiste tuttavia un elemento di difficoltà legato alla definizione stessa di distruzione contenuta nella legge, che include purtroppo anche il riciclo tra le opzioni ristrette o soggette a eccezione. Nella gerarchia di gestione dei rifiuti il riciclo è un gradino sotto al riutilizzo, ma è comunque un’opzione molto vantaggiosa dal punto di vista ambientale e preferibile rispetto all’incenerimento o alla discarica. Ciononostante, la norma impone di privilegiare le altre tre vie, costringendo le aziende a organizzare accuratamente i propri flussi e ad analizzare le soluzioni più idonee gestite insieme ai consorzi per il recupero dei capi moda per non incorrere in sanzioni.

In quale modo funziona la vendita su mercati secondari e come si tutelano i marchi ad alta riconoscibilità?

La vendita rappresenta la strada ordinaria, ma quando un’azienda decide di non utilizzare i propri canali ordinari per non disturbare le politiche commerciali in atto in Europa, occorre trovare sbocchi alternativi. Confindustria Moda mette a disposizione dei canali internazionali tracciati e certificati che offrono sbocchi su mercati lontani, come l’America del Sud, l’Africa o l’Europa dell’Est, consentendo all’azienda di definire i paesi più graditi. In questo modo i prodotti non interferiscono con le reti commerciali consolidate del brand. Questa tutela è fondamentale per i marchi ad alta riconoscibilità che vendono prodotti con il logo o con tratti stilistici e motivi ornamentali molto caratteristici, garantendo una tracciabilità geografica sicura.

Come si struttura il canale della donazione e quali cautele contrattuali occorre adottare per proteggere l’azienda?

La donazione è un canale che diverse aziende utilizzavano già in passato, ma che in virtù di questo divieto diventerà sempre più strutturato, rigoroso e sistematico. Il Confindustria Moda supporta le imprese garantendo la necessaria tracciabilità delle quantità donate, un elemento indispensabile poiché tutti questi volumi dovranno poi essere rendicontati alle autorità competenti. Inoltre è fondamentale stipulare precisi accordi contrattuali con gli enti beneficiari. L’azienda può stabilire clausole rigide affinché i prodotti donati vengano destinati esclusivamente a scopi sociali e benefici, impedendo del tutto che i beni vengano rimessi indebitamente in vendita sul mercato secondario o parallelo.

Di quali volumi parliamo a livello europeo e come si colloca l’invenduto all’interno dei bilanci aziendali?

L’Agenzia europea per l’ambiente stima che in Europa tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili messi sul mercato venga distrutto prima dell’utilizzo, generando fino a 5-6 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente all’anno. La stima generale dell’invenduto lungo l’intera filiera è del 21%, ma comprende anche confezionisti e semilavorati come le pezze di tessuto. Per i soli capi confezionati la quota si conferma appunto tra il 4% e il 9%. In termini economici, il valore dell’invenduto è generalmente già calcolato e spesato nei normali rapporti commerciali, poiché la prassi delle aziende è sovrapprodurre per soddisfare ogni potenziale richiesta. Ci sarà un piccolo aggravio gestionale nei costi aziendali, ma è molto difficile che questi costi si scarichino a monte sulle aziende della filiera tessile.

Quali opportunità economiche possono nascere da questo vincolo e quali sono le prospettive future per il settore?

Se affrontata non solo come un obbligo ma come un’opportunità di sviluppo, questa normativa permette alle aziende di scoprire che l’invenduto è un prodotto di qualità impeccabile che può diventare una fonte aggiuntiva di reddito. La rifabbricazione consente di ricavare valore economico da quello che prima era solo un costo, così come la creazione di nuove offerte legate all’usato o al vintage. Superate le difficoltà operative iniziali nell’avvio tra il 2026 e il 2030, la normativa porterà a una consistente riduzione dell’impatto ambientale e a una maggiore efficienza complessiva. La partita si gioca sul cammino verso la circolarità, che nei prossimi mesi vedrà anche l’arrivo della responsabilità estesa del produttore e del passaporto digitale del prodotto, strumenti destinati a valorizzare i marchi più virtuosi sui quali si è generata una grande aspettativa da parte delle aziende italiane della moda.

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